Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO TOSSIGNANO APS

 

ART. 1

Denominazione, sede e durata

  1. Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito “Codice del Terzo Settore”) è costituita un’associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di “Pro Loco di Borgo Tossignano APS” (di seguito anche solo “Associazione” o “Pro Loco”).

  2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Borgo Tossignano ed ha durata illimitata.

  3. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

  4. La Pro Loco aderisce all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia APS (di seguito UNPLI APS), per il tramite del Comitato Regionale di competenza, di cui rispetta gli Statuti nella loro interezza, riconoscendone la natura vincolante.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

  1. La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Borgo Tossignano e svolge la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio.

  2. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera d) del Codice del Terzo Settore);

  2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera e) del Codice del Terzo Settore);

  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera f) del Codice del Terzo Settore);

  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera i) del Codice del Terzo Settore);

  5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera k) del Codice del Terzo Settore);

  6. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del Codice del Terzo Settore);

  7. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera u) del Codice del Terzo Settore);

  8. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del Codice del Terzo Settore);

  9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. z) del Codice del Terzo Settore).

  1. Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

  1. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;

  2. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l’aggregazione sociale e il turismo sostenibile;

  3. sviluppare l’ospitalità, l’educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;

  4. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;

  5. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (di valenza turistica) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;

  6. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;

  7. curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d’informazione previsti dalle leggi vigenti in materia

  8. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.

  9. realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali.

  10. attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

  11. aprire e gestire circoli per i soci, con l’eventuale costituzione di un Circolo Pro Loco UNPLI APS, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande, rivolta esclusivamente ai soci iscritti, la quale non potrà essere di natura commerciale.

  1. Le attività sopra elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

  2. Ai fini organizzativi, l’Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all’oggetto della propria attività.

  3. L’Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, accessorie, occasionali e marginali, correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

  4. La Pro Loco, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore;

  5. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

  6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dalla Pro Loco APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

  7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Pro Loco APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Pro Loco APS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice del Terzo Settore.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

  1. I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

  2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

  3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

  4. Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

  5. I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

  6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

  7. Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

  8. Non sono ammessi soci temporanei.

  9. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

  1. l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica ove in possesso;

  2. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  1. Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

  2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

  3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

  4. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

  5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Probiviri ove istituito, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

  6. Lo status di associato ha carattere permanente. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

  7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

Diritti ed obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;

  • votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,

  • consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;

  • ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.

  1. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

  2. I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

  3. Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

  1. La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

  2. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché dello Statuto e dei Regolamenti interni dell’UNPLI – APS, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Nelle ipotesi infra indicate l’associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

  3. L’associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

  4. L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dall’Assemblea

  5. L’associato può sempre recedere dall’associazione.

  6. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

  7. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

  8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

  9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi

  1. Sono organi della Pro Loco:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Presidente;

  • l’Organo di Controllo, ove istituito;

  • il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

  • il consiglio dei Probiviri, ove istituito

ART. 7

Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea.

  2. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

  3. Ciascun associato ha un voto.

  4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nell’Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l’art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

  5. L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l’invio di un proprio rappresentante.

  6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

  7. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

  8. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

  9. L’Assemblea ha le seguenti competenze:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • elegge e revoca il Presidente;

  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

  • delibera sulla esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

  • delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

  • delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 2.9 del presente Statuto;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

  2. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

  3. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

  4. L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

  5. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

  6. È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8

Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

  3. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;

  • proporre le eventuali attività diverse e attestarne la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;

  • approvare il documento di previsione e programmazione economica dell’esercizio;

  • deliberare sulle domande di nuove adesioni

  • sottoporre all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci

  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari

  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

  • eleggere fra i propri membri il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

  • curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

  • stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

  • approvare l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’APS;

  • costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

  1. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli associati.

  2. L’Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.

  3. Il numero dei componenti è stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio

  4. Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a sei unità.

  5. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

  6. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

  7. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore prima della data della riunione.

  8. I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata decadono dalla carica.

  9. In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione, utilizzando l’elenco dei non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione

  10. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo entro due mesi.

  11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

  12. Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

  13. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell’anonimato e della sicurezza del voto espresso.

  14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente – Vicepresidente

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

  2. Il Presidente è eletto dall’Assemblea e può essere riconfermato.

  3. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie,

  4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

  5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

  6. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

  7. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

  8. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Sindaco del Comune o suo Delegato o altre autorità ed esperti.

ART. 10

Segretario e Tesoriere

  1. Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo al suo interno.

  2. Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

  3. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco, nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

  4. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente all’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio consuntivo e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari.

  5. È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11

Organo di controllo

  1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

  2. I componenti dell’organo di controllo durano in carica per tre esercizi e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

  3. Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l’Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente

  4. L’organo di controllo

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

  • attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

  1. L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

  2. I membri dell’Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.

  3. L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 12

Revisione legale dei conti

  1. Qualora se ne ravvisi la necessità e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

  2. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio direttivo;

  3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato fino a due mandati consecutivi;

  4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’APS, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

  5. L’incarico di componente dell’Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 13

Collegio dei Probiviri

  1. Qualora se ne ravvisi la necessità, l’Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri

  2. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i soci della Pro Loco, eletti a votazione segreta dall’Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta

  3. I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati.

  4. I Probiviri durano in carica 4 anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14

Presidente Onorario

  1. Il Presidente Onorario è designato dal Consiglio Direttivo per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

  2. La nomina viene ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile.

  3. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15

Patrimonio e risorse economiche

  1. Il patrimonio dell’Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

  2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  3. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

  1. quote e contributi dei Soci e di privati;

  2. eredità, donazioni e legati;

  3. finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività della Pro Loco

  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  6. proventi delle cessioni di beni e servizi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

  7. erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

  8. entrate derivanti raccolta fondi; l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

  9. ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente

  10. attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

  1. Tutte le entrate ed i proventi dell’attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

  2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 16

Bilancio di esercizio

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

  2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

  3. L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

  4. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

  5. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

  6. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

  7. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest’ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce

ART. 17

Libri sociali

  1. L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

  1. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

  2. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

ART. 18

Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

  1. L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o il legale rappresentante della rete associativa UNPLI – APS cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

  2. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione

ART. 19

Volontari

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

  4. In ragione della qualifica di associazione di promozione sociale, l’Associazione svolge le proprie attività istituzionali di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

  5. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

  7. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 20

Lavoratori

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

ART. 21

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

  1. In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

  2. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

Disposizioni transitorie

  1. Tutte le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Associazione nel medesimo si applicheranno e produrranno effetti a partire dal momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro unico verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata.

  2. L’efficacia dell’inserimento nella denominazione dell’Associazione dell’acronimo “APS”, nonché l’utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di “APS”, “associazione di promozione sociale”, sono sospensivamente condizionati all’iscrizione dell’Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

  3. Fino al momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23

Rinvio

  1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

Approvato nella Assemblea straordinaria dei Soci del 12/10/2021